|
Art. 1
IL PARTITO COMUNISTA D'ITALIA ( MARXISTA-LENINISTA)
Gli operai, i lavoratori e gli intellettuali d' avanguardia
italiani che operano per la costruzione del socialismo nella società
italiana ricostruiscono una organizzazione di lotta di classe, volontaria e
rivoluzionaria: il Partito Comunista d'Italia (Marxista-Leninista).
E' ricostituito il Partito comunista d'Italia (marxista-leninista).
Il Partito Comunista d'Italia (Marxista-Leninista) si ispira, nel suo
lavoro, alla teoria del marxismo-leninismo-maoismo ovvero al pensiero e l'opera
immortali di Marx, Engels, Lenin e Stalin, Gramsci e Mao tse-Tung.
Il Partito Comunista d'Italia (Marxista-Leninista) è costituito
sulla base dei seguenti principi:
1. Nell'attuale regime sociale capitalistico e nella sua globalizzazione
imperialistica si sviluppa un sempre crescente contrasto fra le forze
produttive ed i rapporti di produzione, dando origine all'antitesi di
interesse ed alla lotta di classe tra il proletariato e la borghesia
dominante.
2. Gli attuali rapporti di produzione sono protetti dal potere dello
Stato borghese, che, fondato sul sistema rappresentativo della democrazia
borghese, costituisce l'organo per la difesa degli interessi della classe
capitalistica.
3. Il proletariato non può infrangere né modificare il
sistema dei rapporti capitalistici di produzione, da cui deriva il suo
sfruttamento, senza l' abbattimento del potere borghese.
4. L'organo indispensabile della lotta rivoluzionaria del proletariato
è il partito politico di classe, formato da quadri rivoluzionari.
Il Partito Comunista d'Italia (Marxista-Leninista), riunendo in sé
la parte più avanzata e cosciente del proletariato, unifica gli
sforzi delle masse lavoratrici, volgendoli dalle lotte per gli interessi
di gruppi e per risultati contingenti alla lotta per la emancipazione
rivoluzionaria del proletariato; esso ha il compito di diffondere nelle
masse la coscienza di classe e rivoluzionaria, di organizzare i mezzi
materiali di azione e di dirigere nello svolgimento della lotta il proletariato.
5. La vittoria della rivoluzione proletaria, la costruzione del socialismo
e l'edificazione del comunismo sono possibili solo con la lotta dura
e continua al revisionismo, al trotskismo e ad ogni forma di opportunismo
e di economicismo.
6. Dopo l'abbattimento del potere borghese, il proletariato non può
organizzarsi in classe dominante che con la distruzione dell' apparato
statale borghese e con la instaurazione della propria dittatura, ossia
basando le rappresentanze elettive dello stato sulla sola classe produttiva
ed escludendo la classe borghese.
7. La forma di rappresentanza politica dello Stato proletario è
il sistema dei consigli dei lavoratori (lavoratori dell'industria, dell'agricoltura,
dell' artigianato, del turismo, degli enti pubblici, del commercio,
dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell' informazione e del terziario
in genere) già in atto nella Rivoluzione d'Ottobre e in quelle
successive e nei paesi del socialismo realizzato, particolarmente
dell'URSS, prima realizzazione della dittatura proletaria.
8. La necessaria difesa dello stato proletario contro tutti i tentativi
controrivoluzionari.
9. Solo lo Stato proletario potrà sistematicamente attuare tutte
quelle successive misure di intervento nei rapporti dell’economia
sociale con le quali si effettuerà la sostituzione del sistema
capitalistico con la gestione collettiva della produzione e della distribuzione
.
10. Per effetto di questa trasformazione economica e delle conseguenti
trasformazioni di tutte le attività della vita sociale, eliminandosi
la divisione della società in classi andrà anche eliminandosi
la necessità dello stato politico, il cui ingranaggio si ridurrà
progressivamente a quello della razionale amministrazione delle attività
umane.
_______________________________________________________________________________________
Art. 2
I MEMBRI DEL PARTITO
Possono iscriversi al Partito Comunista d'Italia (Marxista-Leninista)
tutti i lavoratori di ambo i sessi che abbiano raggiunto il 18°
anno di età e che accettino
il programma politico del partito e si impegnino: a operare per
realizzarlo, ad osservare lo statuto, a lavorare in una
organizzazione di partito, a pagare regolarmente le quote stabilite.
_______________________________________________________________________________________
Art. 3
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il lavoratore che vuole
iscriversi al Partito Comunista d'Italia (marxista-leninista) ne fa
domanda al Comitato direttivo della cellula del luogo di lavoro dove è
occupato o al Comitato direttivo dell'organizzazione di partito del
territorio dove egli abita. La domanda espressa per iscritto deve contenere tutte le informazioni biografiche
che vengono richieste. Il richiedente deve
essere presentato da almeno
due membri del partito che ne garantiscano l'onestà politica e
morale. La garanzia deve essere motivata per iscritto e i garanti
devono avere almeno un anno di anzianità di partito.
La domanda di iscrizione al partito di un giovane appartenente alla U.G.C.d'I
(M-L), invece che da due membri del partito, dovrà essere presentata
dal comitato della cellula o della sezione della U.G.C.d'I (M-L) alla quale
il giovane appartiene. Il passaggio non è automatico; perché
esso avvenga occorre sempre l'approvazione della cellula o della sezione
di partito alla quale la domanda è stata rivolta. L' ammissione
al partito diventa definitiva dopo un periodo
di candidatura di un anno dalla presentazione della domanda di
iscrizione: tempo indispensabile per la
conoscenza del programma, dello statuto, della strategia e tattica del
partito e per il controllo, da parte delle organizzazioni del partito,
delle qualità personali del richiedente. Durante tale periodo
di candidatura il candidato partecipa alle riunioni dell'organizzazione
di cui fa parte con diritto a voto consultivo. Il candidato a membro
del partito paga regolarmente le quote di iscrizione.
_______________________________________________________________________________________
Art. 4
LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione al partito deve essere presentata
al comitato direttivo della cellula del luogo di lavoro del richiedente
ove questa esista, o della cellula di strada, di rione o di villaggio più
vicina, oppure, dove manchi la cellula, al corrispondente comitato di
sezione.
_______________________________________________________________________________________
Art. 5
L'ESAME E ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione al partito viene esaminata
dal Comitato di partito a cui è stata presentata e questo la
sottopone, esprimendo il parere favorevole o contrario all'accettazione,
all'assemblea della cellula o della sezione interessata. Ogni compagno
ha diritto di chiedere chiarimenti e di fare osservazioni. Messa in
votazione per alzata di mano, la domanda di iscrizione è accettata
se votano per la sua accettazione almeno i due terzi dei presenti.
Se il voto espresso dall'assemblea non dà una maggioranza di
due terzi o è contrario al parere espresso dal comitato direttivo,
questo ha facoltà di porre la questione al comitato direttivo
della istanza superiore di partito. Ad iniziativa di questo ha luogo,
in questo caso, una seconda assemblea della cellula o della sezione
interessata e il voto di questa seconda assemblea, per cui valgono le
norme della prima, è definitivo.
_______________________________________________________________________________________
Art. 6
IL RILASCIO DELLA TESSERA
La tessera del Partito viene rilasciata dal
Comitato
direttivo della sezione. L'anzianità decorre dal
giorno dell'accettazione della domanda di iscrizione da parte dell'assemblea
di cellula o di sezione cui essa è stata presentata.
_______________________________________________________________________________________
Art. 7
LE CONDIZIONI SPECIALI PER L'AMMISSIONE NEL PARTITO
Per l'ammissione di coloro che hanno ricoperto cariche
direttive politiche in altri partiti è obbligatorio, prima del
voto dell'assemblea di cellula o di sezione, il parere del Comitato
federale.Lo stesso vale per coloro che, essendo stati già iscritti al
partito, se ne siano staccati o ne siano stati radiati. Se il voto dell'assemblea
è contrario al parere del comitato federale, questo può
ricorrere alla Direzione del partito, la cui decisione è obbligatoria
e definitiva. Per l'ammissione di personalità politiche provenienti da altri
partiti che abbiano un rilievo nazionale, o per la riammissione di coloro
che siano stati espulsi dal partito per motivi di indegnità o
per gravi ragioni politiche, è obbligatorio il parere della Direzione
del partito e della Commissione centrale di controllo. Qualora questo
parere sia in contrasto col voto espresso dall'assemblea che ha deliberato
sulla domanda di iscrizione la Direzione sottopone il caso al Comitato
centrale, la cui decisione è obbligatoria e definitiva. In casi di particolare importanza politica la domanda di iscrizione
può essere presentata direttamente alla Direzione del partito
che statuirà su di essa riferendone al Comitato centrale.
_______________________________________________________________________________________
Art. 8
IL CAMBIAMENTO DI RESIDENZA
Il membro del partito che per qualsiasi ragione cambia
residenza è tenuto a darne comunicazione al comitato direttivo
della sua organizzazione che informa, per iscritto, il comitato direttivo
dell'organizzazione del luogo dove egli si trasferisce e rilascia al
richiedente un documento di presentazione. Nessun trasferimento può essere accettato se il richiedente non
è munito di questo documento dell' organizzazione di origine.
_______________________________________________________________________________________
Art. 9
I DOVERI DEGLI ISCRITTI AL PARTITO
Salve le disposizioni dell'art.2, ogni iscritto al
partito comunista è tenuto:
a) a partecipare regolarmente alle riunioni e a tutta l'attività
del partito secondo le direttive dell'organizzazione cui è iscritto;
a realizzare nel proprio campo di attività lavorativa la linea politica del
partito;
b) accrescere continuamente la propria conoscenza della linea politica
del partito e la propria capacità di lavorare per realizzarla;
a lavorare senza sosta per l'elevazione della propria coscienza di classe;
acquisire e approfondire la conoscenza dei principi del marxismo-leninismo;
c) ad osservare scrupolosamente la disciplina del partito;
d) ad essere franco con il partito, leale e fraterno con i compagni membri
del partito e i lavoratori; coerente con le opinioni, i principi, gli
ideali professati, cittadino esemplare;
e) ad avere una vita privata onesta, esemplare;
f) ad esercitare la critica e l'autocritica per il miglioramento della
sua attività e di quella del partito;
g) a vigilare e difendere il partito da ogni attacco; non divulgare le
questioni riservate di partito;
h) a fare opera continua di proselitismo con la parola e con l'esempio
.
_______________________________________________________________________________________
Art. 10
I DIRITTI DEGLI ISCRITTI AL PARTITO
Ogni iscritto al partito comunista ha diritto:
a) di contribuire all'elaborazione della linea del partito prendendo
parte alle discussioni e deliberazioni dell'organizzazione cui è
iscritto;
b) di intervenire nella discussione di tutte le questioni all'ordine
del giorno dell'organizzazione cui è iscritto e di prendere parte
alle decisioni con voto deliberativo;
c) di partecipare con voto deliberativo alla elezione dei dirigenti
della propria organizzazione e dei delegati ai congressi di sezione,
di federazione provinciale e regionale e al Congresso nazionale;
d) di essere eleggibile a qualsiasi carica di partito e di essere eleggibile
come delegato ai congressi di sezione e di federazione provinciale e
regionale e al Congresso nazionale, secondo le modalità fissate
nel presente statuto;
e) di essere, in caso di mancanza disciplinare, giudicato da un organismo
regolare di partito e potere in ogni caso fare appello alla assemblea
della sua organizzazione o agli organi centrali del partito;
f) di avere da tutti i compagni un trattamento di fraterna solidarietà.
_______________________________________________________________________________________
Art. 11
LA STRUTTURA DEL PARTITO
Il Partito Comunista d'Italia (Marxista-Leninista) è
organizzato in cellule, sezioni, federazioni provinciali e regionali.
_______________________________________________________________________________________
Art. 12
LA CELLULA
La cellula è l'organizzazione di base del partito.
Essa può venire costituita:
a) sul luogo di lavoro (cellula di fabbrica, di cantiere, di laboratorio,
di azienda, di scuola, di ufficio, di azienda agricola, ecc.);
b) territorialmente, secondo il luogo di abitazione degli iscritti (cellula
di strada, di rione, di caseggiato, di frazione, di villaggio, ecc.).
_______________________________________________________________________________________
Art. 13
LA CELLULA SUL LUOGO DI LAVORO
La cellula costituita sul luogo di lavoro è
la forma normale dell' organizzazione del partito. Essa comprende tutti
i compagni che sono occupati nello stesso luogo di lavoro. I compagni che fanno parte delle cellule di luogo di lavoro sono tenuti
a partecipare anche all'attività delle cellule territoriali del
loro luogo di abitazione in qualità di membri aggregati.
_______________________________________________________________________________________
Art. 14
LA SUDDIVISIONE DELLA CELLULA IN GRUPPI
Quando la cellula costituita sul luogo di lavoro è
troppo numerosa perché la sua attività possa essere efficacemente
diretta dal comitato direttivo essa viene suddivisa in gruppi corrispondenti
ai singoli reparti, ai singoli uffici o ai singoli turni di lavoro.
Ognuno di questi gruppi avrà il suo comitato direttivo, eletto
per via democratica, che rimarrà però subordinato al comitato
direttivo della cellula. Questo funziona come organo dirigente di tutta
la cellula, la quale rimane, come tale, la formazione unitaria di base
del partito.
_______________________________________________________________________________________
Art. 15
LA CELLULA TERRITORIALE
La cellula costituita su base territoriale comprende
i compagni che abitano nello stesso caseggiato, o strada, o rione, o
villaggio.
_______________________________________________________________________________________
Art. 16
IL GRUPPO GIOVANILE
Gli iscritti al partito che hanno meno di venticinque
anni di età possono costituire in seno alla loro cellula o sezione
un gruppo di lavoro giovanile, che ha il compito di organizzare e svolgere
il necessario lavoro tra i giovani, sotto la direzione dei corrispondenti
organi di lavoro del comitato direttivo della cellula, della sezione
e del comitato federale.
_______________________________________________________________________________________
Art. 17
IL COMITATO DI FABBRICA O DI AZIENDA
Nei luoghi di lavoro dove ci sono più cellule,
si costituisce un comitato di partito di fabbrica o di azienda che coordina
e dirige l'attività e l'azione del partito nell’azienda
stressa. Tale comitato di fabbrica o di azienda è composto di regola dai
segretari delle cellule dell'azienda. Qualora le cellule siano numerose, i segretari delle cellule designano,
d'accordo col comitato di sezione, i componenti del comitato di fabbrica
o di azienda. Il comitato di azienda designerà il proprio segretario in accordo
col comitato di sezione.
_______________________________________________________________________________________
Art. 18
LA SEZIONE
La sezione è l' organismo di partito immediatamente
superiore alla cellula. Essa è costituita dalle cellule di luogo
di lavoro e territoriali esistenti nel suo territorio. La sezione ha
una sede permanente, la quale è il luogo di riunione e di ritrovo
dei compagni che ad essa fanno capo. La sede della sezione comunista
deve diventare centro di attività politica, culturale e assistenziale
per tutti i lavoratori della località. In caso di necessità, possono essere istituite sottosezioni.
_______________________________________________________________________________________
Art. 19
IL COMITATO COMUNALE
Nei comuni che non siano sedi di comitato federale,
e qualora esistano più sezioni, si costituisce il comitato comunale.
Il comitato comunale è designato dal comitato federale. Di regola
è composto dai segretari di sezione e possono farne parte compagni
aventi incarichi nelle assemblee elettive istituzionali e nelle organizzazioni
di massa.
_______________________________________________________________________________________
Art. 20
I COMITATI DI ZONA
Le sezioni del partito possono essere raggruppate
in zone composte da più comuni e dirette da un comitato di zona.
Il comitato di zona è designato dal comitato federale, sentiti
i comitati di sezione.
_______________________________________________________________________________________
Art . 21
LA FEDERAZIONE
La federazione è composta da tutte le sezioni
e cellule esistenti nel territorio di sua competenza e le dirige.
La federazione di regola è provinciale. In una provincia possono essere costituite due o più federazioni
per decisione della Direzione del partito.
_______________________________________________________________________________________
Art. 22
IL COMITATO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE
Il comitato della federazione regionale, ovvero il
comitato regionale, ha il compito di attuare, nella regione, la linea
generale del partito e in questo quadro di elaborare la politica del
partito a livello regionale, esercitando a tutti gli effetti la direzione
e il controllo sulla sua attuazione. Esso costituisce il tramite principale
attraverso cui gli organi dirigenti nazionali si collegano con le organizzazioni
periferiche e le dirigono, ferma restando la necessità di collegamenti
diretti del centro nazionale con le federazioni. Il comitato regionale congiunge in sé la duplice funzione e caratteristica
di organo decentrato della direzione nazionale e di organo democraticamente
espresso dalle organizzazioni della regione.
Il comitato regionale elegge il segretario, la segreteria e può
eleggere un organo direttivo; organizza il suo lavoro in modo da assicurare
la direzione e il coordinamento dell'iniziativa del partito in tutti
i campi dell'attività politica regionale.
_______________________________________________________________________________________
Art . 23
VITA INTERNA E
DEMOCRAZIA DEL PARTITO
La vita interna del partito comunista è retta
secondo i principi del centralismo democratico. Questo significa:
a) che tutti gli organi dirigenti sono eletti democraticamente dagli
iscritti alla relativa organizzazione;
b) che tutti gli organi dirigenti hanno l'obbligo di riferire periodicamente
agli iscritti nelle organizzazioni che dirigono, circa la loro attività;
c) che tutti gli organi dirigenti e i singoli membri di essi sono sempre
revocabili per decisione di coloro che li hanno investiti del loro mandato;
d) che terminata la discussione e presa una decisione, questa è
obbligatoria per tutti gli iscritti e per tutti gli organismi dipendenti.
La minoranza deve accettare e applicare le decisioni democraticamente
prese dalla maggioranza con deliberazione regolare;
e) che non è tollerata nel partito la costituzione di frazioni
le quali rompano l'unità del partito stesso o ne mettano in forse
la disciplina;
f) che le decisioni degli organismi superiori hanno carattere obbligatorio
per gli organismi inferiori.
_______________________________________________________________________________________
Art. 24
L'ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DEL PARTITO
Ogni organizzazione del partito ha il diritto e il
dovere di trattare e risolvere, nell'ambito della linea politica del
partito, e di propria iniziativa, tutte le questioni politiche e di
organizzazione che le si presentano o la interessano e di prendere posizione
su tutte le questioni della politica nazionale e del movimento operaio
internazionale.
Essa ha il dovere di applicare le direttive e le istruzioni degli organismi
superiori e di procedere attivamente al reclutamento e all'inquadramento
di nuovi membri e alla formazione politica di quadri dirigenti.
_______________________________________________________________________________________
Art. 25
LE ASSEMBLEE DEGLI ISCRITTI
Per ogni cellula, sia di lavoro che territoriale,
l'organo massimo di deliberazione e decisione è l'assemblea generale
degli iscritti, la quale deve venire convocata regolarmente dal comitato
direttivo di cellula. Per la sezione, l'assemblea generale degli iscritti
ha luogo, con funzioni deliberative, solo in quei casi in cui la sezione
non è suddivisa in cellule.
Tutte le sezioni, anche se suddivise in cellule, possono però
convocare assemblee generali degli iscritti a scopo di informazione
e consultazione. I voti espressi da queste assemblee hanno solo valore
consultivo. I comitati direttivi delle cellule più numerose,
delle sezioni e delle federazioni, possono inoltre convocare, a scopo
di informazione e consultazione, riunioni di compagni, cioè che
hanno nel partito o nelle organizzazioni di massa cariche o incarichi
di lavoro; gli ordini del giorno approvati in queste riunioni hanno
valore consultivo.
_______________________________________________________________________________________
Art. 26
GLI ORGANISMI DI
DIREZIONE
Per le sezioni, per le federazioni provinciali e regionali
e per il partito nel suo complesso il massimo organo deliberativo, le
cui decisioni sono obbligatorie per tutti gli iscritti e per tutte le
organizzazioni subordinate, è il congresso, rispettivamente di
sezione, provinciale, regionale e nazionale.
_______________________________________________________________________________________
Art. 27
ELEZIONI DEI COMITATI DIRETTIVI E CONDIZIONI
DI ELEGGIBILITA’
I comitati direttivi sono eletti con voto diretto
e nominativo. Il comitato direttivo di cellula è eletto dall'assemblea
di cellula. Il comitato direttivo di sezione, il comitato federale,
il comitato regionale e il Comitato centrale sono eletti dai rispettivi
congressi. Possono essere eletti a membri del comitato di sezione tutti i compagni
che hanno una anzianità di partito di almeno un anno, a membri
del comitato federale tutti i compagni che hanno una anzianità
di almeno due anni, a membri del comitato regionale tutti i compagni
che hanno una anzianità di almeno tre anni, a membri del Comitato
centrale e della Commissione centrale di controllo tutti i compagni
che hanno una anzianità di almeno quattro anni. In casi eccezionali
si può derogare a questa norma per decisione dell'organismo superiore.
I comitati direttivi controllano e dirigono l'attività politica
e di organizzazione della rispettiva formazione di partito tra un congresso
e l'altro e le loro decisioni devono essere rispettate e applicate da
tutti i compagni salvo il diritto di ricorso agli organi superiori.
_______________________________________________________________________________________
Art. 28
IL COMITATO DIRETTIVO DI CELLULA
Il comitato direttivo di cellula viene eletto dall'assemblea
generale degli iscritti alla cellula. Per l'elezione del comitato direttivo
l'assemblea elegge preliminarmente la Presidenza, che nel periodo di
svolgimento dell'assemblea stessa esercita le funzioni e ha i poteri
del comitato direttivo. Il voto è diretto e nominativo. Il comitato viene rinnovato di
regola totalmente per elezione ogni anno. Rendendosi vacanti uno o più
posti si procede alla elezione parziale.
Il comitato comprende tre o più membri, tra cui un segretario
politico, un segretario di organizzazione e un amministratore, designati
dal comitato stesso nel proprio seno tenendo presenti le indicazioni
eventualmente date dall’assemblea. Il comitato dirige tutto il lavoro della cellula ed è responsabile
della applicazione da parte di essa della linea del partito. Esso deve
controllare la esecuzione delle proprie decisioni e di quelle di organismi
superiori che lo riguardano.Esso nomina i compagni responsabili delle diverse branche di lavoro
della cellula stessa e ne controlla l'attività. Esso risponde
collegialmente del suo operato all'assemblea degli iscritti e al comitato
direttivo della sezione e della federazione provinciale. I membri del comitato di cellula sono considerati decaduti dopo tre
assenze consecutive ingiustificate dalle sedute del comitato di cellula.
_______________________________________________________________________________________
Art. 29
Il CONGRESSO DI SEZIONE
Il congresso di sezione è formato dai rappresentanti
delle cellule, eletti da queste, secondo le norme stabilite dal comitato
direttivo della federazione, in numero proporzionale agli iscritti.
Esso si convoca almeno una volta all'anno per eleggere il comitato direttivo
della sezione e discutere gli altri argomenti posti al suo ordine del
giorno. Esso può venire convocato straordinariamente per decisione
del comitato direttivo della federazione o per suggerimento a questo
rivolto dalla Direzione del partito, o su richiesta di due terzi degli
iscritti, previo consenso del comitato direttivo della federazione. Il congresso elegge preliminarmente la Presidenza, che nel periodo di
svolgimento del congresso stesso esercita le funzioni e ha i poteri
del comitato direttivo. Il congresso di sezione, con voto diretto e nominativo, elegge il comitato
direttivo di cinque o più membri. Elegge pure i membri candidati,
nella misura di un terzo dei componenti del comitato direttivo, che,
secondo l'ordine cronologico della lista, in caso di recesso di alcuni
membri del comitato direttivo la composizione di esso viene completata
dal numero dei membri candidati eletti dal congresso.
_______________________________________________________________________________________
Art. 30
IL COMITATO DIRETTIVO DI SEZIONE
Il comitato direttivo di sezione elegge nel proprio
seno, tenendo conto delle eventuali indicazioni del congresso di sezione,
un segretario politico, un segretario di organizzazione, un amministratore,
un responsabile della stampa e propaganda ed un responsabile del lavoro di massa.
Esso controlla il lavoro delle cellule ed è responsabile di tutta
l'attività che si svolge nel territorio della sezione. Esso deve controllare le esecuzioni delle decisioni del congresso, delle
proprie e di quelle di organismi superiori. Esso può formare, per la migliore organizzazione della sua attività,
delle commissioni di lavoro (per la propaganda, l'organizzazione, lo
sviluppo dei quadri, la stampa, ecc.). A far parte delle commissioni
di lavoro possono essere chiamati anche compagni che non fanno parte
del comitato direttivo.
Il comitato direttivo di sezione è responsabile collegialmente
del suo lavoro tanto verso il congresso di sezione quanto verso il comitato
direttivo della federazione. I membri del comitato direttivo di sezione sono considerati decaduti
dopo tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute del comitato
direttivo di sezione.
_______________________________________________________________________________________
Art. 31
IL CONGRESSO DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE
Il congresso della federazione provinciale è,
nel territorio della provincia, la più alta istanza del partito.
Esso si riunisce una volta ogni due anni e stabilisce il proprio ordine
del giorno. Il congresso elegge preliminarmente la Presidenza, che nel periodo di
svolgimento del congresso esercita le funzioni e ha i poteri del comitato
federale. Su richiesta della maggioranza delle sezioni e delle cellule o della
Direzione del partito o per decisione del comitato federale possono
essere convocati dei congressi straordinari. La convocazione dei congressi
straordinari deve essere ratificata dalla Direzione. La Direzione del partito può decidere che venga posto all'ordine
del giorno un determinato argomento.
Partecipano al congresso i delegati eletti dalle organizzazioni di base
in misura proporzionale agli iscritti, a seconda delle norme stabilite
dal comitato direttivo della federazione. Il congresso della federazione provinciale elegge, con voto diretto
e nominativo, il comitato federale di 15 o più membri. Elegge
pure i membri candidati, nella misura di un terzo dei componenti il
comitato federale, che, secondo l'ordine cronologico della lista, in
caso di recesso di alcuni membri del comitato federale la composizione
di esso viene completata dal numero dei membri candidati eletti dal
congresso.
_______________________________________________________________________________________
Art. 32
LA CONFERENZA DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE
La conferenza della federazione provinciale è
la riunione dei rappresentanti delle organizzazioni comuniste esistenti
nel territorio della medesima, designati dai comitati direttivi di queste
organizzazioni a seconda delle norme stabilite dal comitato direttivo
della federazione. Essa discute le questioni poste al suo ordine del
giorno dal comitato direttivo della federazione, d'accordo con la Direzione
del partito. Di regola, la conferenza della federazione provinciale non ha facoltà
di eleggere nuovi organi dirigenti della federazione. Tale facoltà
può esserle attribuita, in caso di necessità, dalla Direzione
del partito, su richiesta del comitato direttivo della federazione stessa.
_______________________________________________________________________________________
Art. 33
IL COMITATO FEDERALE DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE
Il comitato federale della federazione provinciale
è l'organo di direzione dell'attività della federazione
nel periodo compreso tra l'uno e l'altro congresso. L'elezione ha luogo
per voto diretto e nominativo secondo le norme di votazione fissate
dal congresso stesso. Il comitato federale controlla l'attività di tutte le sezioni
e cellule della provincia. Esso è tenuto a controllare scrupolosamente
l'esecuzione delle proprie decisioni ed è responsabile della
giusta applicazione della linea del partito in tutta la provincia. Esso
dirige la stampa provinciale, della quale nomina i direttori e redattori.
Il comitato federale elegge nel proprio seno un segretario politico
che rappresenta il partito, una segreteria di tre o cinque membri, tra
cui deve esserci un responsabile dell'organizzazione e un amministratore,
e un comitato esecutivo. Inoltre esso forma, a seconda delle necessità,
delle commissioni di lavoro (per l'organizzazione, la propaganda, la
formazione dei quadri, per il lavoro giovanile, femminile, sindacale,
eccetera), di cui designa i responsabili e controlla l'attività.
A far parte delle commissioni di lavoro possono essere chiamati anche
compagni che non fanno parte del comitato direttivo. Il comitato federale è responsabile collegialmente del suo lavoro
verso il congresso provinciale e verso la Direzione del partito e il
Comitato centrale. I membri del comitato federale sono considerati decaduti dopo tre assenze
consecutive ingiustificate dalle sedute del comitato federale.
_______________________________________________________________________________________
Art. 34
IL CONGRESSO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE E IL
COMITATO REGIONALE
Il congresso della federazione regionale è
costituito dai delegati eletti dai congressi delle federazioni provinciali
in misura proporzionale al numero degli iscritti e secondo le norme
stabilite dal comitato regionale di intesa con la Direzione del partito.
Il congresso della federazione regionale si riunisce ogni quattro anni,
a due anni di distanza dal congresso nazionale. Viene convocato dal
comitato regionale per discutere il rapporto sull'attività del
comitato stesso e le altre questioni poste all'ordine del giorno. La
Direzione del partito può decidere che all'ordine del giorno
del congresso della federazione regionale siano posti determinati argomenti.
I componenti del comitato regionale uscente, qualora non siano delegati
al congresso, vi partecipano, hanno diritto di parola, ma non di voto.
Durante lo svolgimento del congresso la presidenza esercita le funzioni
del comitato regionale.
Congressi della federazione regionale straordinari possono essere convocati
per decisione del Comitato centrale o della Direzione del partito, o
su richiesta motivata della maggioranza delle federazioni che raggruppino
almeno un terzo degli iscritti, oppure per decisione del comitato regionale,
previo consenso della Direzione del partito.
Il congresso della federazione regionale elegge, con voto diretto e
nominativo, il comitato regionale di 15 o più membri. Elegge
pure i membri candidati, nella misura di un terzo dei componenti il
comitato regionale, che, secondo l'ordine cronologico della lista, in
caso di recesso di alcuni membri del comitato regionale la composizione
di esso viene completata dal numero dei candidati eletti dal congresso.
Il comitato regionale è responsabile verso il Comitato centrale,
la Direzione del partito e verso il congresso regionale dell'attuazione
delle decisioni del congresso e della linea politica del partito nella
propria organizzazione. Esso dirige la stampa regionale, della quale
nomina i direttori e redattori; controlla l'attività di tutti
gli organismi inferiori; costituisce proprie commissioni di lavoro designandone
i responsabili e i componenti e controllandone l'attività. Almeno
una volta all'anno il comitato regionale deve sentire e discutere un
rapporto sull'attività degli eletti comunisti nelle assemblee
elettive istituzionali. Il comitato regionale deve riunirsi di norma
almeno una volta al mese.
I membri del comitato regionale sono considerati decaduti dopo tre assenze
consecutive ingiustificate dalle sedute del comitato regionale.
_______________________________________________________________________________________
Art. 35
LA CONFERENZA DELLA FEDERAZIONE REGIONALE
La conferenza della federazione regionale è
la riunione dei rappresentanti delle organizzazioni comuniste esistenti
nel territorio della medesima, designati dai comitati direttivi di queste
organizzazioni, a seconda delle norme stabilite dal comitato direttivo
della federazione regionale.
Essa discute le questioni poste al suo ordine del giorno dal comitato
direttivo della federazione, d'accordo con la Direzione del partito.
Di regola, la conferenza della federazione regionale non ha facoltà
di eleggere nuovi organi dirigenti della federazione. Tale facoltà
può esserle attribuita, in caso di necessità, dalla Direzione
del partito, su richiesta del comitato direttivo della federazione stessa.
_______________________________________________________________________________________
Art. 36
IL CONGRESSO DEL PARTITO
La più alta istanza dirigente del partito è
il Congresso nazionale, che viene convocato per decisione del Comitato
centrale non meno di una volta ogni quattro anni, e comprende i delegati
democraticamente eletti da tutte le federazioni provinciali, proporzionalmente
agli iscritti e secondo le norme stabilite dalla Direzione del partito.
Il Congresso decide il suo ordine del giorno ed elegge i propri organi
direttivi. La Presidenza del Congresso eletta preliminarmente e nel
periodo di svolgimento del Congresso stesso esercita le funzioni e ha
i poteri del Comitato centrale.
Il Congresso fissa la linea politica del partito, giudica l'attività
degli organi di direzione centrali e delle formazioni di base, ed elegge,
a voto diretto e nominativo, secondo le norme e nel numero di membri
che esso stesso stabilisce, il Comitato centrale e la Commissione centrale
di controllo .
Elegge pure i membri candidati, nella misura di un terzo dei componenti
il Comitato centrale e la Commissione centrale di controllo, che, secondo
l'ordine cronologico della lista, in caso di recesso di alcuni membri
del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo la composizione
di questi organismi viene completata dal numero dei candidati eletti
dal congresso.
Le decisioni del Congresso sono obbligatorie per tutto il partito.
_______________________________________________________________________________________
Art. 37
IL COMITATO CENTRALE
Il Comitato centrale dirige il partito nel periodo
tra due congressi.
Esso elegge nel suo seno:
a) un segretario generale e uno o due vice-segretari generali del partito;
b) la Direzione del partito di cui fissa il numero dei membri effettivi
e supplenti, e a cui è demandata la direzione corrente di tutta
l'attività del partito.
La Direzione del partito, a sua volta, designa:
a) la Segreteria del partito come organo che assicura la continuità
del lavoro politico e organizzativo della Direzione, l'esecuzione delle
sue decisioni e il disbrigo delle pratiche correnti;
b) la commissione di organizzazione ;
c) i responsabili delle commissioni di lavoro costituite presso il Comitato
centrale;
d) i direttori dei quotidiani che hanno funzione di organo centrale
del partito.
Il Comitato centrale può nominare una Commissione speciale col
compito di elaborare delle proposte di modifica parziale dello statuto
del partito da presentare al congresso.
La convocazione del Comitato centrale e fatta dalla Direzione del partito
e deve avvenire di regola ogni tre mesi.
_______________________________________________________________________________________
Art . 38
LA COMMISSIONE CENTRALE DI CONTROLLO
La Commissione centrale di controllo ha l' incarico
:
a) di aiutare la Segreteria e la Direzione del partito nel controllo
sulla applicazione dello statuto e sul buon funzionamento del partito
stesso ;
b) di seguire l'attività delle scuole di partito sia centrali
che regionali e locali allo scopo di meglio assicurare lo sviluppo e
la formazione ideologica marxista-leninista dei quadri di partito;
c) di sindacare il bilancio del partito;
d) di giudicare le accuse portate contro l'onorabilità personale
e la condotta dei membri del Comitato centrale, dei segretari delle
federazioni provinciali e regionali e dei deputati e senatori comunisti
in carica .
La Commissione centrale di controllo ha diritto di decisione su tutte
le questioni di cui al punto d) e su tutte le altre questioni di carattere
disciplinare che le vengono sottoposte dalla Direzione e dal Comitato
centrale del partito. Per tutte le altre essa ha diritto di proporre
suggerimenti e misure che assumeranno valore esecutivo solo dopo l'approvazione
della Direzione o del Comitato centrale del partito.
La Commissione centrale di controllo elegge nel suo seno un ufficio
di Presidenza di cinque membri, di cui uno presidente.
_______________________________________________________________________________________
Art . 39
LE COOPTAZIONI
Al di fuori delle elezioni nelle forme previste dagli
articoli precedenti, dei compagni possono essere chiamati a far parte
degli organismi dirigenti del partito, di tutte le istanze, per decisioni
di questi organismi stessi .
A questa designazione si ricorre in casi di importanza politica eccezionale.
In ogni caso questa designazione non può riguardare più
di un quinto dei membri dell' organismo dirigente interessato e in tutti
i casi, salvo che per il Comitato centrale, deve essere sanzionata dall'
organismo dirigente immediatamente superiore per la validità
della designazione è richiesta in ogni caso la maggioranza qualificata
di due terzi.
_______________________________________________________________________________________
Art . 40
IL CONSIGLIO NAZIONALE
Nell'intervallo tra due congressi, allo scopo di consultare
il partito su questioni attinenti la sua azione politica generale, il
Comitato centrale può convocare il Consiglio nazionale del partito,
del quale fanno parte, oltre ai membri effettivi e candidati dello stesso
Comitato centrale, i segretari delle federazioni provinciali e regionali
e i membri della Commissione centrale di controllo.
Al Consiglio nazionale possono essere invitati i compagni eletti nelle
assemblee elettive istituzionali.
_______________________________________________________________________________________
Art. 41
LA CONFERENZA DEL PARTITO
Nell'intervallo tra due congressi, il Comitato centrale
può convocare delle Conferenze nazionali di cui esso stabilisce
l'ordine del giorno, e alle quali i comitati delle federazioni provinciali
e regionali delegano i loro rappresentanti secondo le istruzioni che
verranno emanate di volta in volta.
Tanto le deliberazioni della conferenza quanto quelle del consiglio
nazionale hanno valore consultivo e diventano esecutive solo dopo la
ratifica del Comitato centrale.
_______________________________________________________________________________________
Art . 42
LE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
La scelta dei candidati del partito alle elezioni
politiche e amministrative viene fatta in base a norme che vengono stabilite
dal Comitato centrale o per esso dalla Direzione del partito.
I membri del partito designati a cariche pubbliche elettive sono responsabili
del loro mandato tanto verso il partito che li ha designati quanto verso
i loro elettori e la massa popolare che essi rappresentano.
_______________________________________________________________________________________
Art . 43
IL CUMULO DI CARICHE
Pur non esistendo nessuna incompatibilità tra
le diverse cariche elettive di partito e rappresentative sarà
di regola evitato il cumulo di troppi incarichi in una sola persona.
_______________________________________________________________________________________
Art . 44
I COMUNISTI NELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Tutti i membri del partito debbono obbligatoriamente
essere iscritti alle rispettive organizzazioni sindacali di classe .
Presso il Comitato Centrale del partito è costituito un comitato
sindacale i cui membri vengono nominati dallo stesso Comitato Centrale
ed il quale ha la direzione della attività sindacale del partito
comunista.
_______________________________________________________________________________________
Art . 45
L'UNIONE GIOVANILE COMUNISTA
D'ITALIA MARXISTA-LENINISTA
I giovani dai 12 ai 18 anni che si orientano verso
gli ideali del socialismo si organizzano nella Unione giovanile
comunista d'Italia (marxista-leninista), organizzazione politica di classe
della gioventù che sotto la direzione del partito educa i giovani
alla causa del socialismo .
Allo scopo di meglio conoscere i problemi della gioventù e per
facilitare l'opera di direzione nella UGC d'Italia (m-l) ad ogni livello organizzativo
il partito designa i suoi rappresentanti in tutti gli organi dirigenti
della UGC d'Italia (m-l) ed accoglie nei propri organi dirigenti i rappresentanti
della UGC d'Italia (m-l) nel numero che sarà stabilito.
Il Comitato centrale della UGC d'Italia (m-l) delega a partecipare ai lavori del
Comitato centrale del partito dei suoi membri.
_______________________________________________________________________________________
Art . 46
L' UNITA' DEL PARTITO
L'unità del partito è garanzia essenziale
per la realizzazione del suo programma, per la vittoria delle classi
lavoratrici e del popolo nella lotta per il socialismo. Tutte le formazioni
di partito e tutti i compagni sono tenuti a difendere l'unità
del partito contro ogni tentativo di disgregazione o di attività
di frazione. La costituzione di gruppi frazionistici in seno al partito
è rigorosamente proibita e viene colpita con sanzioni che possono
giungere fino all'espulsione.
_______________________________________________________________________________________
Art. 47
IL RAFFORZAMENTO DEL PARTITO
Il partito si rafforza non soltanto aumentando il
numero dei suoi aderenti ed elevandone la capacità politica e
ideologica, ma avendo cura costante che non entrino né rimangano
nelle sue file elementi che gettino discredito sul partito stesso per
la loro condotta, o abbiano dato e diano prova di viltà, o siano
in qualsiasi modo agenti di nemici politici del partito o veicolo della
influenza di questi nelle sue file.
Difendere il partito da ogni forma di opportunismo, di revisionismo
e di trotskismo è dovere imprescindibile di ogni iscritto.
_______________________________________________________________________________________
Art . 48
LE SANZIONI DISCIPLINARI
Il comunista che manca ai doveri verso il partito
è punito con le seguenti sanzioni:
a) il richiamo orale;
b) il biasimo scritto con o senza retrocessione dalle cariche;
c) la destituzione dalla carica;
d) la sospensione da uno a sei mesi;
e) la radiazione;
f) l'espulsione.
Il richiamo orale e il biasimo vengono inflitti dagli organismi dirigenti
del partito. Le altre sanzioni sono decise dall'assemblea che è
qualificata per l'accettazione dell'iscrizione e con la stessa maggioranza.
La destituzione dalla carica, la sospensione, la radiazione e l'espulsione
saranno valide solo dopo la ratifica del comitato direttivo di federazione,
e nei casi più gravi dopo la ratifica del Comitato centrale.
Il compagno sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto alla contestazione
specifica degli addebiti e alla discolpa. Egli può appellarsi
al comitato direttivo dell'organizzazione superiore a quella che ha
preso la misura e in ogni caso alla Direzione del partito e al Comitato
centrale.
Tutte le sanzioni possono essere rese pubbliche.
_______________________________________________________________________________________
Art . 49
LE FINANZE DEL PARTITO
I mezzi finanziari del partito sono forniti dai proventi
delle tessere e delle quote versate dagli iscritti, da sottoscrizioni
e oblazioni volontarie, dal provento di feste, lotterie popolari, prestiti,
ecc.. Le cellule, le sezioni, le federazioni provinciali e regionali sono,
dal punto di vista patrimoniale ed amministrativo, entità distinte
fra loro oltre che nei confronti della Direzione del partito, la quale
non è legalmente responsabile della loro attività amministrativa.
La quota annuale della tessera è stabilita dalla Direzione del partito, la quale fissa pure l'ammontare delle
quote e la misura della ripartizione del provento della tessera e delle
quote tra le organizzazioni periferiche e l'organizzazione centrale.
Ogni organizzazione del partito deve tenere una regolare amministrazione
dei suoi fondi.
_______________________________________________________________________________________
Art . 50
LA TESSERA
La tessera è il documento che attesta la regolare
iscrizione del compagno al Partito.La tessera impegna alla solidarietà
politica e morale di tutti i comunisti verso il compagno titolare di
essa e di questi verso tutti i comunisti.. La tessera esprime il
legame che unisce tutti i comunisti e l'impegno di ognuno ad agire per
il bene di tutti e di tutti di agire per il bene di ognuno. La tessera
è il documento di partito più prezioso: ogni comunista deve
accuratamente custodirla, continuamente portarla con sè, presentarla e mostrarla con fierezza a tutti i
lavoratori. La tessera è
il documento di partito che si rinnova ogni anno apponendovi
all'interno nell'apposito spazio il timbro di convalida, la tessera
resta invariata nello stile e nel formato essendo a tutti gli effetti
un documento di identificazione (interna) del partito e a motivo
di questo la tessera sarà
completata dalla foto del compagno apposta nell'apposito spazio. La
tessera è composta inoltre da apposite pagine su cui saranno annotate
dal responsabile dell'organizzazione le presenze effettive di
partecipazione alla vita del partito. Ogni iscritto ha l'obbligo di
versare la quota stabilita ogni
anno dalla Direzione del partito.
_______________________________________________________________________________________
Art . 51
IL SIMBOLO, LA BANDIERA E
GLI INNI DEL PARTITO
Il simbolo del Partito Comunista d'Italia (Marxista-Leninista),
in colore oro, è formato dalla stella a cinque punte, simbolo
dell'internazionalismo proletario, al cui interno sono posti il
martello e la falce, sovrapposti tra loro, simbolo del lavoro proletario.
Sotto il simbolo sono ricamate, in colore oro, le lettere “ PCd'I
(M-L)”.
La bandiera del Partito Comunista d'Italia (Marxista-Leninista) è
un rettangolo di drappo rosso, la cui base è una volta e mezzo
l'altezza. Nel suo angolo superiore sinistro essa reca in colore oro
la stella a cinque punte, simbolo dell'internazionalismo proletario
con i simboli del lavoro, la falce e il martello. Sotto questi simboli,
orizzontalmente, sono ricamate, in colore oro, le lettere "PCd'I (M-L)".
Nelle pubbliche manifestazioni e nelle ricorrenze, la bandiera del partito deve essere sempre
portata dalle proprie organizzazioni e se esposta, lo deve essere insieme con la
bandiera nazionale.
Gli inni da eseguire nelle manifestazioni ufficiali di partito sono:
l'« Inno dei lavoratori», «Bandiera Rossa»
e l'«Internazionale».
_______________________________________________________________________________________
|