Linea Rossa del P.C.d'Italia (m-l) » Statuto


LO SCOPO DELLA LINEA ROSSA E’:

di riunire il maggior numero di comunisti  allo scopo di promuovere, coordinare ed incentivare tutte quelle iniziative che possano contribuire efficacemente ad una sollecita riunificazione di tutte le realtà marxiste-leniniste-maoiste presenti sul territorio nazionale per avviare la fase di ricostruzione del Partito Comunista. Per operare efficamente al raggiungimento di questo scopo sono indispensabili unità di sforzi, fermezza di direzione, spirito di abnegazione e di sacrificio, consapevolezza e combattività. A motivo di poter soddisfare al massimo queste esigenze  presentiamo all' analisi dei compagni la proposta di una bozza di statuto. La discussione che ne potrà scaturire sarà basata sul fondamentale principio del centralismo democratico.

“Al lavoro per l’organizzazione, l’organizzazione e l’organizzazione! Ad onta di tutte le prove l’avvenire è nostro!” (Lenin, 1918)

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BOZZA DI STATUTO

LINEA ROSSA GENOVA

MOVIMENTO DI RICOSTRUZIONE DEL

PARTITO COMUNISTA D'ITALIA

(MARXISTA-LENINISTA)
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PREAMBOLO

Il Partito Comunista d'Italia (Marxista-Leninista) è l'organizzazione politica d'avanguardia della classe operaia e di tutti i lavoratori i quali, nello spirito della gloriosa Rivoluzione d'Ottobre, della Lunga Marcia e Rivoluzione Proletaria Cinese, della guerra popolare di Resistenza al nazifascismo e dell'internazionalismo proletario e nella realtà della lotta di classe, lottano per l'indipendenza e la libertà del paese, per l'eliminazione dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo e per la costruzione del socialismo in Italia. Il Partito Comunista d'Italia si costituì nel 1921, al Congresso di Livorno, sulla base delle esperienze del movimento operaio italiano e internazionale, degli insegnamenti di Marx e di Lenin e con l'impulso dato al movimento operaio mondiale dalla gloriosa Rivoluzione d'Ottobre. Esso raggruppò nelle proprie file la parte più avanzata del Partito socialista italiano, di cui raccolse le migliori tradizioni. Con la sua costituzione il Partito Comunista d'Italia diede ai lavoratori, agli uomini di pensiero e alle masse degli sfruttati una guida ideale, politica ed organizzativa nella lotta per il socialismo. Il Partito Comunista d'Italia, animato e guidato dagli insegnamenti e dall'esempio di Antonio Gramsci, ha resistito coraggiosamente alla criminale tirannia fascista, l'ha combattuta in tutti i modi all'interno del paese, nella guerra civile di Spagna, nella Resistenza europea e sui campi di battaglia dove il fascismo portava il suo attacco alla libertà e alla indipendenza dei popoli; ha promosso contro il fascismo e l'invasore hitleriano la unità popolare antifascista e nazionale, ha partecipato in modo decisivo alla direzione e alla vittoria della guerra di liberazione. Liberato il paese e liquidato il regime fascista e monarchico, il Partito Comunista d'Italia è stato alla testa delle masse popolari nella fase di ricostruzione del paese distrutto dalla guerra. Questo partito si è battuto perchè la nuova Costituzione repubblicana si ispirasse ai principi della Resistenza. Spezzata, per iniziativa della reazione italiana e straniera l'unità delle forze popolari e patriottiche che avevano assicurato la vittoria contro il fascismo e l'invasore straniero. Il Partito Comunista d'Italia assume in seguito allo scioglimento dell'Internazionale comunista il 15 maggio 1943 la  nuova denominazione di italiano e dopo la svolta di Salerno voluta da Togliatti nel 1944 al suo rientro dall'URSS ed in seguito con il XX° Congresso del PCUS nel 1956, ormai del tutto degenerato alla sua direzione dalla deviazione opportunista, questo partito aveva imboccato la strada del revisionismo. Data da allora la ferma e decisa battaglia iniziata, dai marxisti leninisti organizzatisi nel Movimento Marxista-Leninista Italiano / Nuova Unità, contro le deviazioni opportuniste, revisioniste e trotskiste sviluppatesi all'interno della sinistra italiana che affermando coerentemente i principi e la strategia di classe e rivoluzionaria del marxismo-leninismo, quale unica strada storicamente percorribile per la vittoria della Rivoluzione proletaria, della costruzione del Socialismo e dell'edificazione del Comunismo condussero alla ricostituzione del P.C.d'Italia (m-l) il 15 Ottobre del 1966 nella stessa Livorno che vide la nascita del P.C.d'Italia Sezione Italiana della IIIa Internazionale Comunista. La dura selezione di classe imposta dalla ferocia del sistema di sfruttamento e repressione borghese hanno condotto, attraverso questi 40 anni (1966-2007), alla decimazione delle istanze e quadri rivoluzionari e al progressivo scioglimento del P.C.d'Italia (m-l) al V° Congresso ( Dinucci-Nuova Unità), confluito in singola unità (ad personam) nella organizzazione delle rifondazione comunista, conseguente allo scioglimento definitivo di ciò che restava del ex PCI revisionista. Non tutti i marxisti-leninisti però hanno deciso di restare naufraghi alla deriva all'interno di una organizzazione politica che non riconosceva la componente marxista-leninista (Garavini/Bertinotti), caricatura del vecchio PCI revisionista e oltremodo aggravata dalla pesante intrusione trozkista (IVa Internaz.le trozkista - Maitan/Ferrando), una cellula marxista-leninista della Linea Rossa del  P.C.d'Italia ha resistito quì a Genova, non si è mai sciolta e ha continuato la lotta per ricostruire il Partito Comunista, questa cellula è quella oggi conosciuta come La Linea Rossa Genovese. La Linea Rossa del P.C. d'Italia (marxista-leninista) è dunque ancora presente nell'agone della lotta politica del nostro paese e chiama a raccolta i comunisti italiani, le altre realtà marxiste leniniste che come quella genovese, temprate al fuoco della lotta di classe, hanno resistito  per ridare alla classe operaia, ai lavoratori la sua organizzazione politica. Su queste basi presentiamo una bozza di statuto al cui studio e perfezionamento invitiamo in previsione del primo congresso, atto costitutivo di fondazione che vedrà la ricostruzione del Partito Comunista d'Italia (maxista-leninista).
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Art. 1

IL PARTITO COMUNISTA D'ITALIA ( MARXISTA-LENINISTA)

Gli operai, i lavoratori e gli intellettuali d' avanguardia italiani che operano per la costruzione del socialismo nella società italiana ricostruiscono una organizzazione di lotta di classe, volontaria e rivoluzionaria: il Partito Comunista d'Italia (Marxista-Leninista).
E' ricostituito il Partito comunista d'Italia (marxista-leninista).
Il Partito Comunista d'Italia (Marxista-Leninista) si ispira, nel suo lavoro, alla teoria del marxismo-leninismo-maoismo ovvero al pensiero e l'opera immortali di Marx, Engels, Lenin e Stalin, Gramsci e Mao tse-Tung.
Il Partito Comunista d'Italia (Marxista-Leninista) è costituito sulla base dei seguenti principi:
1. Nell'attuale regime sociale capitalistico e nella sua globalizzazione imperialistica si sviluppa un sempre crescente contrasto fra le forze produttive ed i rapporti di produzione, dando origine all'antitesi di interesse ed alla lotta di classe tra il proletariato e la borghesia dominante.
2. Gli attuali rapporti di produzione sono protetti dal potere dello Stato borghese, che, fondato sul sistema rappresentativo della democrazia borghese, costituisce l'organo per la difesa degli interessi della classe capitalistica.
3. Il proletariato non può infrangere né modificare il sistema dei rapporti capitalistici di produzione, da cui deriva il suo sfruttamento, senza l' abbattimento del potere borghese.
4. L'organo indispensabile della lotta rivoluzionaria del proletariato è il partito politico di classe, formato da quadri rivoluzionari. Il Partito Comunista d'Italia (Marxista-Leninista), riunendo in sé la parte più avanzata e cosciente del proletariato, unifica gli sforzi delle masse lavoratrici, volgendoli dalle lotte per gli interessi di gruppi e per risultati contingenti alla lotta per la emancipazione rivoluzionaria del proletariato; esso ha il compito di diffondere nelle masse la coscienza di classe e rivoluzionaria, di organizzare i mezzi materiali di azione e di dirigere nello svolgimento della lotta il proletariato.
5. La vittoria della rivoluzione proletaria, la costruzione del socialismo e l'edificazione del comunismo sono possibili solo con la lotta dura e continua al revisionismo, al trotskismo e ad ogni forma di opportunismo e di economicismo.
6. Dopo l'abbattimento del potere borghese, il proletariato non può organizzarsi in classe dominante che con la distruzione dell' apparato statale borghese e con la instaurazione della propria dittatura, ossia basando le rappresentanze elettive dello stato sulla sola classe produttiva ed escludendo la classe borghese.
7. La forma di rappresentanza politica dello Stato proletario è il sistema dei consigli dei lavoratori (lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, dell' artigianato, del turismo, degli enti pubblici, del commercio, dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell' informazione e del terziario in genere) già in atto nella Rivoluzione d'Ottobre e in quelle successive e nei paesi del socialismo realizzato, particolarmente dell'URSS, prima realizzazione della dittatura proletaria.
8. La necessaria difesa dello stato proletario contro tutti i tentativi controrivoluzionari.
9. Solo lo Stato proletario potrà sistematicamente attuare tutte quelle successive misure di intervento nei rapporti dell’economia sociale con le quali si effettuerà la sostituzione del sistema capitalistico con la gestione collettiva della produzione e della distribuzione .
10. Per effetto di questa trasformazione economica e delle conseguenti trasformazioni di tutte le attività della vita sociale, eliminandosi la divisione della società in classi andrà anche eliminandosi la necessità dello stato politico, il cui ingranaggio si ridurrà progressivamente a quello della razionale amministrazione delle attività umane.
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Art. 2

I MEMBRI DEL PARTITO

Possono iscriversi al Partito Comunista d'Italia (Marxista-Leninista) tutti i lavoratori di ambo i sessi che abbiano raggiunto il 18° anno di età e che accettino il programma politico del partito e si impegnino: a operare per realizzarlo, ad osservare lo statuto, a lavorare in una  organizzazione di partito, a pagare regolarmente le quote stabilite.
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Art. 3

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il lavoratore che vuole iscriversi al Partito Comunista d'Italia (marxista-leninista) ne fa domanda al Comitato direttivo della cellula del luogo di lavoro dove è occupato o al Comitato direttivo dell'organizzazione di partito del territorio dove egli abita. La domanda espressa per iscritto deve contenere tutte le informazioni biografiche che vengono richieste.  Il richiedente deve essere presentato da almeno due membri del partito che ne garantiscano l'onestà politica e morale. La garanzia deve essere motivata per iscritto e i garanti devono avere almeno un anno di anzianità di partito. La domanda di iscrizione al partito di un giovane appartenente alla U.G.C.d'I (M-L), invece che da due membri del partito, dovrà essere presentata dal comitato della cellula o della sezione della U.G.C.d'I (M-L) alla quale il giovane appartiene. Il passaggio non è automatico; perché esso avvenga occorre sempre l'approvazione della cellula o della sezione di partito alla quale la domanda è stata rivolta. L' ammissione al partito diventa definitiva dopo un periodo di candidatura di un anno dalla presentazione della domanda di iscrizione: tempo indispensabile per la conoscenza del programma, dello statuto, della strategia e tattica del partito e per il controllo, da parte delle organizzazioni del partito, delle qualità personali del richiedente. Durante tale periodo di candidatura il candidato partecipa alle riunioni dell'organizzazione di cui fa parte con diritto a voto consultivo. Il candidato a membro del partito paga regolarmente le quote di iscrizione.
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Art. 4

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione al partito deve essere presentata al comitato direttivo della cellula del luogo di lavoro del richiedente ove questa esista, o della cellula di strada, di rione o di villaggio più vicina, oppure, dove manchi la cellula, al corrispondente comitato di sezione.
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Art. 5

L'ESAME E ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione al partito viene esaminata dal Comitato di partito a cui è stata presentata e questo la sottopone, esprimendo il parere favorevole o contrario all'accettazione, all'assemblea della cellula o della sezione interessata. Ogni compagno ha diritto di chiedere chiarimenti e di fare osservazioni. Messa in votazione per alzata di mano, la domanda di iscrizione è accettata se votano per la sua accettazione almeno i due terzi dei presenti.
Se il voto espresso dall'assemblea non dà una maggioranza di due terzi o è contrario al parere espresso dal comitato direttivo, questo ha facoltà di porre la questione al comitato direttivo della istanza superiore di partito. Ad iniziativa di questo ha luogo, in questo caso, una seconda assemblea della cellula o della sezione interessata e il voto di questa seconda assemblea, per cui valgono le norme della prima, è definitivo.
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Art. 6

IL RILASCIO DELLA TESSERA 

La tessera del Partito viene rilasciata dal Comitato direttivo della sezione. L'anzianità decorre dal giorno dell'accettazione della domanda di iscrizione da parte dell'assemblea di cellula o di sezione cui essa è stata presentata.
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Art. 7

LE CONDIZIONI SPECIALI PER L'AMMISSIONE NEL PARTITO

Per l'ammissione di coloro che hanno ricoperto cariche direttive politiche in altri partiti è obbligatorio, prima del voto dell'assemblea di cellula o di sezione, il parere del Comitato federale.Lo stesso vale per coloro che, essendo stati già iscritti al partito, se ne siano staccati o ne siano stati radiati. Se il voto dell'assemblea è contrario al parere del comitato federale, questo può ricorrere alla Direzione del partito, la cui decisione è obbligatoria e definitiva. Per l'ammissione di personalità politiche provenienti da altri partiti che abbiano un rilievo nazionale, o per la riammissione di coloro che siano stati espulsi dal partito per motivi di indegnità o per gravi ragioni politiche, è obbligatorio il parere della Direzione del partito e della Commissione centrale di controllo. Qualora questo parere sia in contrasto col voto espresso dall'assemblea che ha deliberato sulla domanda di iscrizione la Direzione sottopone il caso al Comitato centrale, la cui decisione è obbligatoria e definitiva. In casi di particolare importanza politica la domanda di iscrizione può essere presentata direttamente alla Direzione del partito che statuirà su di essa riferendone al Comitato centrale.
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Art. 8

IL CAMBIAMENTO DI RESIDENZA

Il membro del partito che per qualsiasi ragione cambia residenza è tenuto a darne comunicazione al comitato direttivo della sua organizzazione che informa, per iscritto, il comitato direttivo dell'organizzazione del luogo dove egli si trasferisce e rilascia al richiedente un documento di presentazione. Nessun trasferimento può essere accettato se il richiedente non è munito di questo documento dell' organizzazione di origine.
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Art. 9

I  DOVERI  DEGLI ISCRITTI AL PARTITO

Salve le disposizioni dell'art.2, ogni iscritto al partito comunista è tenuto:
a) a partecipare regolarmente alle riunioni e a tutta l'attività del partito secondo le direttive dell'organizzazione cui è iscritto; a realizzare nel proprio campo di attività lavorativa la linea politica del partito; 
b) accrescere continuamente la propria conoscenza della linea politica del partito e la propria capacità di lavorare per realizzarla; a lavorare senza sosta per l'elevazione della propria coscienza di classe; acquisire e approfondire  la conoscenza dei principi del marxismo-leninismo;
c) ad osservare scrupolosamente la disciplina del partito;
d) ad essere franco con il partito, leale e fraterno con i compagni membri del partito e i lavoratori; coerente con le opinioni, i principi, gli ideali professati, cittadino esemplare;
e) ad avere una vita privata onesta, esemplare;
f) ad esercitare la critica e l'autocritica per il miglioramento della sua attività e di quella del partito;
g) a vigilare e difendere il partito da ogni attacco; non divulgare le questioni riservate di partito;
h) a fare opera continua di proselitismo con la parola e con l'esempio .
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Art. 10

I  DIRITTI DEGLI ISCRITTI AL PARTITO

Ogni iscritto al partito comunista ha diritto:
a) di contribuire all'elaborazione della linea del partito prendendo parte alle discussioni e deliberazioni dell'organizzazione cui è iscritto;
b) di intervenire nella discussione di tutte le questioni all'ordine del giorno dell'organizzazione cui è iscritto e di prendere parte alle decisioni con voto deliberativo;
c) di partecipare con voto deliberativo alla elezione dei dirigenti della propria organizzazione e dei delegati ai congressi di sezione, di federazione provinciale e regionale e al Congresso nazionale;
d) di essere eleggibile a qualsiasi carica di partito e di essere eleggibile come delegato ai congressi di sezione e di federazione provinciale e regionale e al Congresso nazionale, secondo le modalità fissate nel presente statuto;
e) di essere, in caso di mancanza disciplinare, giudicato da un organismo regolare di partito e potere in ogni caso fare appello alla assemblea della sua organizzazione o agli organi centrali del partito;
f) di avere da tutti i compagni un trattamento di fraterna solidarietà.
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Art. 11

LA STRUTTURA DEL PARTITO

Il Partito Comunista d'Italia (Marxista-Leninista) è organizzato in cellule, sezioni, federazioni provinciali e regionali.
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Art. 12

LA CELLULA

La cellula è l'organizzazione di base del partito. Essa può venire costituita:
a) sul luogo di lavoro (cellula di fabbrica, di cantiere, di laboratorio, di azienda, di scuola, di ufficio, di azienda agricola, ecc.);
b) territorialmente, secondo il luogo di abitazione degli iscritti (cellula di strada, di rione, di caseggiato, di frazione, di villaggio, ecc.).
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Art. 13

LA CELLULA SUL LUOGO DI LAVORO

La cellula costituita sul luogo di lavoro è la forma normale dell' organizzazione del partito. Essa comprende tutti i compagni che sono occupati nello stesso luogo di lavoro. I compagni che fanno parte delle cellule di luogo di lavoro sono tenuti a partecipare anche all'attività delle cellule territoriali del loro luogo di abitazione in qualità di membri aggregati.
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Art. 14

LA SUDDIVISIONE DELLA CELLULA IN GRUPPI

Quando la cellula costituita sul luogo di lavoro è troppo numerosa perché la sua attività possa essere efficacemente diretta dal comitato direttivo essa viene suddivisa in gruppi corrispondenti ai singoli reparti, ai singoli uffici o ai singoli turni di lavoro. Ognuno di questi gruppi avrà il suo comitato direttivo, eletto per via democratica, che rimarrà però subordinato al comitato direttivo della cellula. Questo funziona come organo dirigente di tutta la cellula, la quale rimane, come tale, la formazione unitaria di base del partito.
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Art. 15

LA CELLULA TERRITORIALE

La cellula costituita su base territoriale comprende i compagni che abitano nello stesso caseggiato, o strada, o rione, o villaggio.
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Art. 16

IL GRUPPO GIOVANILE

Gli iscritti al partito che hanno meno di venticinque anni di età possono costituire in seno alla loro cellula o sezione un gruppo di lavoro giovanile, che ha il compito di organizzare e svolgere il necessario lavoro tra i giovani, sotto la direzione dei corrispondenti organi di lavoro del comitato direttivo della cellula, della sezione e del comitato federale.
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Art. 17

IL COMITATO DI FABBRICA O DI AZIENDA

Nei luoghi di lavoro dove ci sono più cellule, si costituisce un comitato di partito di fabbrica o di azienda che coordina e dirige l'attività e l'azione del partito nell’azienda stressa. Tale comitato di fabbrica o di azienda è composto di regola dai segretari delle cellule dell'azienda. Qualora le cellule siano numerose, i segretari delle cellule designano, d'accordo col comitato di sezione, i componenti del comitato di fabbrica o di azienda. Il comitato di azienda designerà il proprio segretario in accordo col comitato di sezione.
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Art. 18

LA SEZIONE

La sezione è l' organismo di partito immediatamente superiore alla cellula. Essa è costituita dalle cellule di luogo di lavoro e territoriali esistenti nel suo territorio. La sezione ha una sede permanente, la quale è il luogo di riunione e di ritrovo dei compagni che ad essa fanno capo. La sede della sezione comunista deve diventare centro di attività politica, culturale e assistenziale per tutti i lavoratori della località. In caso di necessità, possono essere istituite sottosezioni.
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Art. 19

IL COMITATO COMUNALE

Nei comuni che non siano sedi di comitato federale, e qualora esistano più sezioni, si costituisce il comitato comunale.
Il comitato comunale è designato dal comitato federale. Di regola è composto dai segretari di sezione e possono farne parte compagni aventi incarichi nelle assemblee elettive istituzionali e nelle organizzazioni di massa.
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Art. 20

I COMITATI DI ZONA

Le sezioni del partito possono essere raggruppate in zone composte da più comuni e dirette da un comitato di zona.
Il comitato di zona è designato dal comitato federale, sentiti i comitati di sezione.
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Art . 21

LA FEDERAZIONE

La federazione è composta da tutte le sezioni e cellule esistenti nel territorio di sua competenza e le dirige.
La federazione di regola è provinciale. In una provincia possono essere costituite due o più federazioni per decisione della Direzione del partito.
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Art. 22

 IL COMITATO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE

Il comitato della federazione regionale, ovvero il comitato regionale, ha il compito di attuare, nella regione, la linea generale del partito e in questo quadro di elaborare la politica del partito a livello regionale, esercitando a tutti gli effetti la direzione e il controllo sulla sua attuazione. Esso costituisce il tramite principale attraverso cui gli organi dirigenti nazionali si collegano con le organizzazioni periferiche e le dirigono, ferma restando la necessità di collegamenti diretti del centro nazionale con le federazioni. Il comitato regionale congiunge in sé la duplice funzione e caratteristica di organo decentrato della direzione nazionale e di organo democraticamente espresso dalle organizzazioni della regione.
Il comitato regionale elegge il segretario, la segreteria e può eleggere un organo direttivo; organizza il suo lavoro in modo da assicurare la direzione e il coordinamento dell'iniziativa del partito in tutti i campi dell'attività politica regionale.
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Art . 23

 VITA INTERNA E DEMOCRAZIA DEL PARTITO

La vita interna del partito comunista è retta secondo i principi del centralismo democratico. Questo significa:
a) che tutti gli organi dirigenti sono eletti democraticamente dagli iscritti alla relativa organizzazione;
b) che tutti gli organi dirigenti hanno l'obbligo di riferire periodicamente agli iscritti nelle organizzazioni che dirigono, circa la loro attività;
c) che tutti gli organi dirigenti e i singoli membri di essi sono sempre revocabili per decisione di coloro che li hanno investiti del loro mandato;
d) che terminata la discussione e presa una decisione, questa è obbligatoria per tutti gli iscritti e per tutti gli organismi dipendenti. La minoranza deve accettare e applicare le decisioni democraticamente prese dalla maggioranza con deliberazione regolare;
e) che non è tollerata nel partito la costituzione di frazioni le quali rompano l'unità del partito stesso o ne mettano in forse la disciplina;
f) che le decisioni degli organismi superiori hanno carattere obbligatorio per gli organismi inferiori.
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Art. 24

L'ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DEL PARTITO

Ogni organizzazione del partito ha il diritto e il dovere di trattare e risolvere, nell'ambito della linea politica del partito, e di propria iniziativa, tutte le questioni politiche e di organizzazione che le si presentano o la interessano e di prendere posizione su tutte le questioni della politica nazionale e del movimento operaio internazionale.
Essa ha il dovere di applicare le direttive e le istruzioni degli organismi superiori e di procedere attivamente al reclutamento e all'inquadramento di nuovi membri e alla formazione politica di quadri dirigenti.
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Art. 25

LE ASSEMBLEE DEGLI ISCRITTI

Per ogni cellula, sia di lavoro che territoriale, l'organo massimo di deliberazione e decisione è l'assemblea generale degli iscritti, la quale deve venire convocata regolarmente dal comitato direttivo di cellula. Per la sezione, l'assemblea generale degli iscritti ha luogo, con funzioni deliberative, solo in quei casi in cui la sezione non è suddivisa in cellule.
Tutte le sezioni, anche se suddivise in cellule, possono però convocare assemblee generali degli iscritti a scopo di informazione e consultazione. I voti espressi da queste assemblee hanno solo valore consultivo. I comitati direttivi delle cellule più numerose, delle sezioni e delle federazioni, possono inoltre convocare, a scopo di informazione e consultazione, riunioni di compagni, cioè che hanno nel partito o nelle organizzazioni di massa cariche o incarichi di lavoro; gli ordini del giorno approvati in queste riunioni hanno valore consultivo.
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Art. 26

GLI ORGANISMI DI DIREZIONE

Per le sezioni, per le federazioni provinciali e regionali e per il partito nel suo complesso il massimo organo deliberativo, le cui decisioni sono obbligatorie per tutti gli iscritti e per tutte le organizzazioni subordinate, è il congresso, rispettivamente di sezione, provinciale, regionale e nazionale.
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Art. 27

ELEZIONI DEI COMITATI DIRETTIVI E CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’

I comitati direttivi sono eletti con voto diretto e nominativo. Il comitato direttivo di cellula è eletto dall'assemblea di cellula. Il comitato direttivo di sezione, il comitato federale, il comitato regionale e il Comitato centrale sono eletti dai rispettivi congressi. Possono essere eletti a membri del comitato di sezione tutti i compagni che hanno una anzianità di partito di almeno un anno, a membri del comitato federale tutti i compagni che hanno una anzianità di almeno due anni, a membri del comitato regionale tutti i compagni che hanno una anzianità di almeno tre anni, a membri del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo tutti i compagni che hanno una anzianità di almeno quattro anni. In casi eccezionali si può derogare a questa norma per decisione dell'organismo superiore. I comitati direttivi controllano e dirigono l'attività politica e di organizzazione della rispettiva formazione di partito tra un congresso e l'altro e le loro decisioni devono essere rispettate e applicate da tutti i compagni salvo il diritto di ricorso agli organi superiori.
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Art. 28

IL COMITATO DIRETTIVO DI CELLULA

Il comitato direttivo di cellula viene eletto dall'assemblea generale degli iscritti alla cellula. Per l'elezione del comitato direttivo l'assemblea elegge preliminarmente la Presidenza, che nel periodo di svolgimento dell'assemblea stessa esercita le funzioni e ha i poteri del comitato direttivo. Il voto è diretto e nominativo. Il comitato viene rinnovato di regola totalmente per elezione ogni anno. Rendendosi vacanti uno o più posti si procede alla elezione parziale.
Il comitato comprende tre o più membri, tra cui un segretario politico, un segretario di organizzazione e un amministratore, designati dal comitato stesso nel proprio seno tenendo presenti le indicazioni eventualmente date dall’assemblea. Il comitato dirige tutto il lavoro della cellula ed è responsabile della applicazione da parte di essa della linea del partito. Esso deve controllare la esecuzione delle proprie decisioni e di quelle di organismi superiori che lo riguardano.Esso nomina i compagni responsabili delle diverse branche di lavoro della cellula stessa e ne controlla l'attività. Esso risponde collegialmente del suo operato all'assemblea degli iscritti e al comitato direttivo della sezione e della federazione provinciale. I membri del comitato di cellula sono considerati decaduti dopo tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute del comitato di cellula.
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Art. 29

Il CONGRESSO DI SEZIONE

Il congresso di sezione è formato dai rappresentanti delle cellule, eletti da queste, secondo le norme stabilite dal comitato direttivo della federazione, in numero proporzionale agli iscritti. Esso si convoca almeno una volta all'anno per eleggere il comitato direttivo della sezione e discutere gli altri argomenti posti al suo ordine del giorno. Esso può venire convocato straordinariamente per decisione del comitato direttivo della federazione o per suggerimento a questo rivolto dalla Direzione del partito, o su richiesta di due terzi degli iscritti, previo consenso del comitato direttivo della federazione. Il congresso elegge preliminarmente la Presidenza, che nel periodo di svolgimento del congresso stesso esercita le funzioni e ha i poteri del comitato direttivo. Il congresso di sezione, con voto diretto e nominativo, elegge il comitato direttivo di cinque o più membri. Elegge pure i membri candidati, nella misura di un terzo dei componenti del comitato direttivo, che, secondo l'ordine cronologico della lista, in caso di recesso di alcuni membri del comitato direttivo la composizione di esso viene completata dal numero dei membri candidati eletti dal congresso.
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Art. 30

IL COMITATO DIRETTIVO DI SEZIONE

Il comitato direttivo di sezione elegge nel proprio seno, tenendo conto delle eventuali indicazioni del congresso di sezione, un segretario politico, un segretario di organizzazione, un amministratore, un responsabile della stampa e propaganda ed un responsabile del lavoro di massa. Esso controlla il lavoro delle cellule ed è responsabile di tutta l'attività che si svolge nel territorio della sezione. Esso deve controllare le esecuzioni delle decisioni del congresso, delle proprie e di quelle di organismi superiori. Esso può formare, per la migliore organizzazione della sua attività, delle commissioni di lavoro (per la propaganda, l'organizzazione, lo sviluppo dei quadri, la stampa, ecc.). A far parte delle commissioni di lavoro possono essere chiamati anche compagni che non fanno parte del comitato direttivo.
Il comitato direttivo di sezione è responsabile collegialmente del suo lavoro tanto verso il congresso di sezione quanto verso il comitato direttivo della federazione. I membri del comitato direttivo di sezione sono considerati decaduti dopo tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute del comitato direttivo di sezione.
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Art. 31

IL CONGRESSO DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE

Il congresso della federazione provinciale è, nel territorio della provincia, la più alta istanza del partito. Esso si riunisce una volta ogni due anni e stabilisce il proprio ordine del giorno. Il congresso elegge preliminarmente la Presidenza, che nel periodo di svolgimento del congresso esercita le funzioni e ha i poteri del comitato federale. Su richiesta della maggioranza delle sezioni e delle cellule o della Direzione del partito o per decisione del comitato federale possono essere convocati dei congressi straordinari. La convocazione dei congressi straordinari deve essere ratificata dalla Direzione. La Direzione del partito può decidere che venga posto all'ordine del giorno un determinato argomento.
Partecipano al congresso i delegati eletti dalle organizzazioni di base in misura proporzionale agli iscritti, a seconda delle norme stabilite dal comitato direttivo della federazione. Il congresso della federazione provinciale elegge, con voto diretto e nominativo, il comitato federale di 15 o più membri. Elegge pure i membri candidati, nella misura di un terzo dei componenti il comitato federale, che, secondo l'ordine cronologico della lista, in caso di recesso di alcuni membri del comitato federale la composizione di esso viene completata dal numero dei membri candidati eletti dal congresso.
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Art. 32

LA CONFERENZA DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE

La conferenza della federazione provinciale è la riunione dei rappresentanti delle organizzazioni comuniste esistenti nel territorio della medesima, designati dai comitati direttivi di queste organizzazioni a seconda delle norme stabilite dal comitato direttivo della federazione. Essa discute le questioni poste al suo ordine del giorno dal comitato direttivo della federazione, d'accordo con la Direzione del partito. Di regola, la conferenza della federazione provinciale non ha facoltà di eleggere nuovi organi dirigenti della federazione. Tale facoltà può esserle attribuita, in caso di necessità, dalla Direzione del partito, su richiesta del comitato direttivo della federazione stessa.
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Art. 33

IL COMITATO FEDERALE DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE

Il comitato federale della federazione provinciale è l'organo di direzione dell'attività della federazione nel periodo compreso tra l'uno e l'altro congresso. L'elezione ha luogo per voto diretto e nominativo secondo le norme di votazione fissate dal congresso stesso. Il comitato federale controlla l'attività di tutte le sezioni e cellule della provincia. Esso è tenuto a controllare scrupolosamente l'esecuzione delle proprie decisioni ed è responsabile della giusta applicazione della linea del partito in tutta la provincia. Esso dirige la stampa provinciale, della quale nomina i direttori e redattori. Il comitato federale elegge nel proprio seno un segretario politico che rappresenta il partito, una segreteria di tre o cinque membri, tra cui deve esserci un responsabile dell'organizzazione e un amministratore, e un comitato esecutivo. Inoltre esso forma, a seconda delle necessità, delle commissioni di lavoro (per l'organizzazione, la propaganda, la formazione dei quadri, per il lavoro giovanile, femminile, sindacale, eccetera), di cui designa i responsabili e controlla l'attività. A far parte delle commissioni di lavoro possono essere chiamati anche compagni che non fanno parte del comitato direttivo. Il comitato federale è responsabile collegialmente del suo lavoro verso il congresso provinciale e verso la Direzione del partito e il Comitato centrale. I membri del comitato federale sono considerati decaduti dopo tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute del comitato federale.
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Art. 34

IL CONGRESSO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE E IL COMITATO REGIONALE

Il congresso della federazione regionale è costituito dai delegati eletti dai congressi delle federazioni provinciali in misura proporzionale al numero degli iscritti e secondo le norme stabilite dal comitato regionale di intesa con la Direzione del partito.
Il congresso della federazione regionale si riunisce ogni quattro anni, a due anni di distanza dal congresso nazionale. Viene convocato dal comitato regionale per discutere il rapporto sull'attività del comitato stesso e le altre questioni poste all'ordine del giorno. La Direzione del partito può decidere che all'ordine del giorno del congresso della federazione regionale siano posti determinati argomenti.
I componenti del comitato regionale uscente, qualora non siano delegati al congresso, vi partecipano, hanno diritto di parola, ma non di voto. Durante lo svolgimento del congresso la presidenza esercita le funzioni del comitato regionale.
Congressi della federazione regionale straordinari possono essere convocati per decisione del Comitato centrale o della Direzione del partito, o su richiesta motivata della maggioranza delle federazioni che raggruppino almeno un terzo degli iscritti, oppure per decisione del comitato regionale, previo consenso della Direzione del partito.
Il congresso della federazione regionale elegge, con voto diretto e nominativo, il comitato regionale di 15 o più membri. Elegge pure i membri candidati, nella misura di un terzo dei componenti il comitato regionale, che, secondo l'ordine cronologico della lista, in caso di recesso di alcuni membri del comitato regionale la composizione di esso viene completata dal numero dei candidati eletti dal congresso.
Il comitato regionale è responsabile verso il Comitato centrale, la Direzione del partito e verso il congresso regionale dell'attuazione delle decisioni del congresso e della linea politica del partito nella propria organizzazione. Esso dirige la stampa regionale, della quale nomina i direttori e redattori; controlla l'attività di tutti gli organismi inferiori; costituisce proprie commissioni di lavoro designandone i responsabili e i componenti e controllandone l'attività. Almeno una volta all'anno il comitato regionale deve sentire e discutere un rapporto sull'attività degli eletti comunisti nelle assemblee elettive istituzionali. Il comitato regionale deve riunirsi di norma almeno una volta al mese.
I membri del comitato regionale sono considerati decaduti dopo tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute del comitato regionale.
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Art. 35

LA CONFERENZA DELLA FEDERAZIONE REGIONALE

La conferenza della federazione regionale è la riunione dei rappresentanti delle organizzazioni comuniste esistenti nel territorio della medesima, designati dai comitati direttivi di queste organizzazioni, a seconda delle norme stabilite dal comitato direttivo della federazione regionale.
Essa discute le questioni poste al suo ordine del giorno dal comitato direttivo della federazione, d'accordo con la Direzione del partito.
Di regola, la conferenza della federazione regionale non ha facoltà di eleggere nuovi organi dirigenti della federazione. Tale facoltà può esserle attribuita, in caso di necessità, dalla Direzione del partito, su richiesta del comitato direttivo della federazione stessa.
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Art. 36

IL CONGRESSO DEL PARTITO

La più alta istanza dirigente del partito è il Congresso nazionale, che viene convocato per decisione del Comitato centrale non meno di una volta ogni quattro anni, e comprende i delegati democraticamente eletti da tutte le federazioni provinciali, proporzionalmente agli iscritti e secondo le norme stabilite dalla Direzione del partito.
Il Congresso decide il suo ordine del giorno ed elegge i propri organi direttivi. La Presidenza del Congresso eletta preliminarmente e nel periodo di svolgimento del Congresso stesso esercita le funzioni e ha i poteri del Comitato centrale.
Il Congresso fissa la linea politica del partito, giudica l'attività degli organi di direzione centrali e delle formazioni di base, ed elegge, a voto diretto e nominativo, secondo le norme e nel numero di membri che esso stesso stabilisce, il Comitato centrale e la Commissione centrale di controllo .
Elegge pure i membri candidati, nella misura di un terzo dei componenti il Comitato centrale e la Commissione centrale di controllo, che, secondo l'ordine cronologico della lista, in caso di recesso di alcuni membri del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo la composizione di questi organismi viene completata dal numero dei candidati eletti dal congresso.
Le decisioni del Congresso sono obbligatorie per tutto il partito.
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Art. 37

IL COMITATO CENTRALE

Il Comitato centrale dirige il partito nel periodo tra due congressi.
Esso elegge nel suo seno:
a) un segretario generale e uno o due vice-segretari generali del partito;
b) la Direzione del partito di cui fissa il numero dei membri effettivi e supplenti, e a cui è demandata la direzione corrente di tutta l'attività del partito.
La Direzione del partito, a sua volta, designa:
a) la Segreteria del partito come organo che assicura la continuità del lavoro politico e organizzativo della Direzione, l'esecuzione delle sue decisioni e il disbrigo delle pratiche correnti;
b) la commissione di organizzazione ;
c) i responsabili delle commissioni di lavoro costituite presso il Comitato centrale;
d) i direttori dei quotidiani che hanno funzione di organo centrale del partito.
Il Comitato centrale può nominare una Commissione speciale col compito di elaborare delle proposte di modifica parziale dello statuto del partito da presentare al congresso.
La convocazione del Comitato centrale e fatta dalla Direzione del partito e deve avvenire di regola ogni tre mesi.
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Art . 38

LA COMMISSIONE CENTRALE DI CONTROLLO

La Commissione centrale di controllo ha l' incarico :
a) di aiutare la Segreteria e la Direzione del partito nel controllo sulla applicazione dello statuto e sul buon funzionamento del partito stesso ;
b) di seguire l'attività delle scuole di partito sia centrali che regionali e locali allo scopo di meglio assicurare lo sviluppo e la formazione ideologica marxista-leninista dei quadri di partito;
c) di sindacare il bilancio del partito;
d) di giudicare le accuse portate contro l'onorabilità personale e la condotta dei membri del Comitato centrale, dei segretari delle federazioni provinciali e regionali e dei deputati e senatori comunisti in carica .
La Commissione centrale di controllo ha diritto di decisione su tutte le questioni di cui al punto d) e su tutte le altre questioni di carattere disciplinare che le vengono sottoposte dalla Direzione e dal Comitato centrale del partito. Per tutte le altre essa ha diritto di proporre suggerimenti e misure che assumeranno valore esecutivo solo dopo l'approvazione della Direzione o del Comitato centrale del partito.
La Commissione centrale di controllo elegge nel suo seno un ufficio di Presidenza di cinque membri, di cui uno presidente.
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Art . 39

LE COOPTAZIONI

Al di fuori delle elezioni nelle forme previste dagli articoli precedenti, dei compagni possono essere chiamati a far parte degli organismi dirigenti del partito, di tutte le istanze, per decisioni di questi organismi stessi .
A questa designazione si ricorre in casi di importanza politica eccezionale. In ogni caso questa designazione non può riguardare più di un quinto dei membri dell' organismo dirigente interessato e in tutti i casi, salvo che per il Comitato centrale, deve essere sanzionata dall' organismo dirigente immediatamente superiore per la validità della designazione è richiesta in ogni caso la maggioranza qualificata di due terzi.
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Art . 40

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Nell'intervallo tra due congressi, allo scopo di consultare il partito su questioni attinenti la sua azione politica generale, il Comitato centrale può convocare il Consiglio nazionale del partito, del quale fanno parte, oltre ai membri effettivi e candidati dello stesso Comitato centrale, i segretari delle federazioni provinciali e regionali e i membri della Commissione centrale di controllo.
Al Consiglio nazionale possono essere invitati i compagni eletti nelle assemblee elettive istituzionali.
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Art. 41

LA CONFERENZA DEL PARTITO

Nell'intervallo tra due congressi, il Comitato centrale può convocare delle Conferenze nazionali di cui esso stabilisce l'ordine del giorno, e alle quali i comitati delle federazioni provinciali e regionali delegano i loro rappresentanti secondo le istruzioni che verranno emanate di volta in volta.
Tanto le deliberazioni della conferenza quanto quelle del consiglio nazionale hanno valore consultivo e diventano esecutive solo dopo la ratifica del Comitato centrale.
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Art . 42

LE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

La scelta dei candidati del partito alle elezioni politiche e amministrative viene fatta in base a norme che vengono stabilite dal Comitato centrale o per esso dalla Direzione del partito.
I membri del partito designati a cariche pubbliche elettive sono responsabili del loro mandato tanto verso il partito che li ha designati quanto verso i loro elettori e la massa popolare che essi rappresentano.
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Art . 43

IL CUMULO DI CARICHE

Pur non esistendo nessuna incompatibilità tra le diverse cariche elettive di partito e rappresentative sarà di regola evitato il cumulo di troppi incarichi in una sola persona.
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Art . 44

I COMUNISTI NELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Tutti i membri del partito debbono obbligatoriamente essere iscritti alle rispettive organizzazioni sindacali di classe .
Presso il Comitato Centrale del partito è costituito un comitato sindacale i cui membri vengono nominati dallo stesso Comitato Centrale ed il quale ha la direzione della attività sindacale del partito comunista.
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Art . 45

L'UNIONE GIOVANILE COMUNISTA D'ITALIA MARXISTA-LENINISTA

I giovani dai 12 ai 18 anni che si orientano verso gli ideali del socialismo si organizzano nella Unione giovanile comunista d'Italia (marxista-leninista), organizzazione politica di classe della gioventù che sotto la direzione del partito educa i giovani alla causa del socialismo .
Allo scopo di meglio conoscere i problemi della gioventù e per facilitare l'opera di direzione nella UGC d'Italia (m-l) ad ogni livello organizzativo il partito designa i suoi rappresentanti in tutti gli organi dirigenti della UGC d'Italia (m-l) ed accoglie nei propri organi dirigenti i rappresentanti della UGC d'Italia (m-l) nel numero che sarà stabilito.
Il Comitato centrale della UGC d'Italia (m-l) delega a partecipare ai lavori del Comitato centrale del partito dei suoi membri.
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Art . 46

L' UNITA' DEL PARTITO

L'unità del partito è garanzia essenziale per la realizzazione del suo programma, per la vittoria delle classi lavoratrici e del popolo nella lotta per il socialismo. Tutte le formazioni di partito e tutti i compagni sono tenuti a difendere l'unità del partito contro ogni tentativo di disgregazione o di attività di frazione. La costituzione di gruppi frazionistici in seno al partito è rigorosamente proibita e viene colpita con sanzioni che possono giungere fino all'espulsione.
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Art. 47

IL RAFFORZAMENTO DEL PARTITO

Il partito si rafforza non soltanto aumentando il numero dei suoi aderenti ed elevandone la capacità politica e ideologica, ma avendo cura costante che non entrino né rimangano nelle sue file elementi che gettino discredito sul partito stesso per la loro condotta, o abbiano dato e diano prova di viltà, o siano in qualsiasi modo agenti di nemici politici del partito o veicolo della influenza di questi nelle sue file.
Difendere il partito da ogni forma di opportunismo, di revisionismo e di trotskismo è dovere imprescindibile di ogni iscritto.
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Art . 48

LE SANZIONI DISCIPLINARI

Il comunista che manca ai doveri verso il partito è punito con le seguenti sanzioni:
a) il richiamo orale;
b) il biasimo scritto con o senza retrocessione dalle cariche;
c) la destituzione dalla carica;
d) la sospensione da uno a sei mesi;
e) la radiazione;
f) l'espulsione.
Il richiamo orale e il biasimo vengono inflitti dagli organismi dirigenti del partito. Le altre sanzioni sono decise dall'assemblea che è qualificata per l'accettazione dell'iscrizione e con la stessa maggioranza. La destituzione dalla carica, la sospensione, la radiazione e l'espulsione saranno valide solo dopo la ratifica del comitato direttivo di federazione, e nei casi più gravi dopo la ratifica del Comitato centrale.
Il compagno sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto alla contestazione specifica degli addebiti e alla discolpa. Egli può appellarsi al comitato direttivo dell'organizzazione superiore a quella che ha preso la misura e in ogni caso alla Direzione del partito e al Comitato centrale.
Tutte le sanzioni possono essere rese pubbliche.
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Art . 49

LE FINANZE DEL PARTITO

I mezzi finanziari del partito sono forniti dai proventi delle tessere e delle quote versate dagli iscritti, da sottoscrizioni e oblazioni volontarie, dal provento di feste, lotterie popolari, prestiti, ecc.. Le cellule, le sezioni, le federazioni provinciali e regionali sono, dal punto di vista patrimoniale ed amministrativo, entità distinte fra loro oltre che nei confronti della Direzione del partito, la quale non è legalmente responsabile della loro attività amministrativa.  La quota annuale della tessera è stabilita dalla Direzione del partito, la quale fissa pure l'ammontare delle quote e la misura della ripartizione del provento della tessera e delle quote tra le organizzazioni periferiche e l'organizzazione centrale.
Ogni organizzazione del partito deve tenere una regolare amministrazione dei suoi fondi.
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Art . 50

LA TESSERA

La tessera è il documento che attesta la regolare iscrizione del compagno al Partito.La tessera impegna alla solidarietà politica e morale di tutti i comunisti verso il compagno titolare di essa e di questi verso tutti i comunisti.. La tessera esprime il legame che unisce tutti i comunisti e l'impegno di ognuno ad agire per il bene di tutti e di tutti di agire per il bene di ognuno. La tessera è il documento di partito più prezioso: ogni comunista deve accuratamente custodirla, continuamente portarla con sè, presentarla e mostrarla con fierezza a tutti i lavoratori. La tessera è il documento di partito che si rinnova ogni anno apponendovi all'interno nell'apposito spazio il timbro di convalida, la tessera resta invariata nello stile e nel formato essendo a tutti gli effetti un documento di identificazione (interna) del partito e a  motivo di questo la tessera sarà completata dalla foto del compagno apposta nell'apposito spazio. La tessera è composta inoltre da apposite pagine su cui saranno annotate dal responsabile dell'organizzazione le presenze effettive di partecipazione alla vita del partito. Ogni iscritto ha l'obbligo di versare la quota stabilita ogni anno dalla Direzione del partito.
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Art . 51
 
IL SIMBOLO, LA BANDIERA E GLI INNI DEL PARTITO

Il simbolo del Partito Comunista d'Italia (Marxista-Leninista), in colore oro, è formato dalla stella a cinque punte, simbolo dell'internazionalismo proletario, al cui interno sono posti il martello e la falce, sovrapposti tra loro, simbolo del lavoro proletario. Sotto il simbolo sono ricamate, in colore oro, le lettere “ PCd'I (M-L)”.
La bandiera del Partito Comunista d'Italia (Marxista-Leninista) è un rettangolo di drappo rosso, la cui base è una volta e mezzo l'altezza. Nel suo angolo superiore sinistro essa reca in colore oro la stella a cinque punte, simbolo dell'internazionalismo proletario con i simboli del lavoro, la falce e il martello. Sotto questi simboli, orizzontalmente, sono ricamate, in colore oro, le lettere "PCd'I (M-L)".
Nelle pubbliche manifestazioni e nelle ricorrenze, la bandiera del partito deve essere sempre portata dalle proprie organizzazioni e se esposta, lo deve essere insieme con la bandiera nazionale. 
Gli inni da eseguire nelle manifestazioni ufficiali di partito sono:  l'« Inno dei lavoratori», «Bandiera Rossa» e l'«Internazionale».
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