Celebrazioni del bicentenario (1799-1999)

La Repubblica Partenopea del 1799


Celebrazioni del bicentenario (1799-1999)

La Repubblica di Napoli del 1799



Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

26 agosto 1789


Riassume le rivendicazioni del popolo francese ed esprime i principi della società moderna: la separazione dei poteri, l'uguaglianza degli uomini, il diritto alla libertà, la libertà di parola, di culto e di stampa. Sancisce la fine del feudalesimo e la nascita della democrazia.

L'Assemblea nazionale riconosce e dichiara al cospetto e sotto gli auspici dell'Ente Supremo i diritti seguenti dell'uomo e del cittadino:

Art. 1. - Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

-Art. 2. - Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono: la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

-Art. 3. - Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. -Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.

-Art. 4. - La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; -così l'esercizio dei diritti naturali di ciascun individuo non ha per limiti che quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati soltanto dalla Legge.

-Art. 5. - La legge ha il diritto di proibire le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è proibito dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.


Art. 6. - La Legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto a concorrere personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Poiché tutti i cittadini sono uguali dinanzi ad essa, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici, a seconda della loro capacità, e senz'altra distinzione che quella delle loro virtù e del loro ingegno.

Art. 7. - Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi contemplati dalla Legge e secondo le forme che essa prescrive. Coloro che promuovono, trasmettono, eseguiscono o fanno eseguire ordini arbitrari debbono essere puniti; ma ogni cittadino, chiamato o arrestato in forza della Legge, deve obbedire all'istante. Egli si rende colpevole resistendo.

Art. 8. - La Legge non deve stabilire che pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in forza di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata.

Art. 9. - Essendo ciascun cittadino presunto innocente finché non è stato dichiarato colpevole, quando è necessario arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona, deve essere severamente represso dalla Legge.

Art. 10. - Nessuno dev'essere disturbato nelle sue opinioni anche religiose, purché la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

Art. 11. - La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo. Ogni cittadino può dunque parlare, scrivere e pubblicare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi contemplati dalla Legge.

Art. 12. - La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino rende necessaria una forza pubblica; questa è dunque istituita per vantaggio di tutti, e non per l'utilità particolare di coloro ai quali è affidata.

Art. 13. - Per l'intervento della forza pubblica e per le spese di amministrazione un contributo comune è indispensabile. Esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in proporzione dei loro averi.

Art. 14. - Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare da sé stessi o per mezzo dei loro rappresentanti la necessità dei contributi pubblici, di consentirli liberamente, di controllarne l'impiego e di determinarne la quota, la distribuzione, l'esazione e la durata.

Art. 15. - La società ha diritto di chiedere conto ad ogni pubblico ufficiale della sua amministrazione.

Art. 16. - Ogni società nella quale non sia assicurata la garanzia dei diritti e determinata la separazione dei poteri, non ha costituzione.

Art. 17. - La proprietà, essendo un diritto inviolabile e sacro, non potrà essere tolta in nessun caso, salvo quello in cui la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga chiaramente e sempre con la condizione d'una precedente giusta indennità.


I SIMBOLI

LA BANDIERA: TURCHINO, GIALLO E ROSSO

Il giallo e il rosso sono i colori di Napoli.

BERRETTO FRIGIO:

Cappuccio di forma conica con la punta piegata in avanti usato in origine dagli schiavi affrancati. Adottato, nel colore rosso, dai giacobini, divenne l'emblema di tutti i rivoluzionari.


ALBERO DELLA LIBERTÀ:

E' l'immagine della "rigenerazione", sta a significare il principio vitale, la linfa della libertà.
Alla sua piantagione da parte dei municipalisti (amministratori repubblicani delle città)
nelle principali piazze, si accompagnano canti, danze e persino celebrazioni di matrimoni.

Generalmente è un pioppo e diventa il simbolo del nuovo ordine sociale.

FASCIO:


Simbolo dell'indivisibilità e dell'autorità dello stato proprio della Roma repubblicana, composto
da verghe legate insieme con la fune che simboleggiano l'unione di tutti i cittadini dello stato.


LA MODA
Ai capelli incipriati ed annodati dietro la nuca ed alla parrucca si preferisce il taglio alla "Bruto" di chiara ispirazione repubblicana.
Le brache al ginocchio ("culottes") vengono sostituite dai pantaloni lunghi: di qui il nome di "sanculotti" dato ai protagonisti della Rivoluzione (dal francese: sans-culottes, senza brache).
Abolite le calze al ginocchio e le scarpe scollate munite di fibbia, gli uomini calzano scarpe chiuse ed accollate.


IL CALENDARIO
Al Calendario Gregoriano viene sostituito il Calendario Repubblicano che divide l'anno in 12 mesi di 30 giorni ciascuno.

Ideato in Francia dall'Accademia delle Scienze per "dimostrare il livello di perfezione dell'astronomia francese", sottraendolo alle esigenze religiose di qualsiasi specie
L'inizio dell'anno coincide con l'equinozio d'autunno, nonché primo anniversario della proclamazione della Repubblica Francese (22 settembre 1792).